Sez. 2, Sentenza n. 3353 del 16/10/1969 (Rv. 343421 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA SULL'ESTINZIONE DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO - ESTINZIONE DICHIARATA DAL TRIBUNALE CON SENTENZA PRONUNZIATA SU ECCEZIONE PROPOSTA DIRETTAMENTE AL COLLEGIO - INAPPLICABILITA DELLA RIMESSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA SULL'ESTINZIONE DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO - ESTINZIONE DICHIARATA DAL TRIBUNALE CON SENTENZA PRONUNZIATA SU ECCEZIONE PROPOSTA DIRETTAMENTE AL COLLEGIO - INAPPLICABILITA DELLA RIMESSIONE.*
La disposizione dell'art 354 cod proc civ, concernente la rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello, per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla Competenza, ha carattere eccezionale e non puo essere applicata oltre i casi indicati nel detto articolo pertanto, limitando il secondo comma dell'articolo stesso tale rimessione all'ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all'art 308, comma secondo, cod proc civ, abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarata l'Estinzione del processo, la rimessione stessa non deve essere disposta quando l'Estinzione, eccepita dinanzi al collegio, sia stata, invece, dichiarata dal tribunale medesimo con sentenza, a norma dell'art 307, ultimo comma, del codice di rito. (Conf 1268-63 V 3792-54 2048-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)