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Sez. U, Sentenza n. 2792 del 27/10/1973 (Rv. 366343 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - LIMITI - ESTINZIONE DICHIARATA DAL COLLEGIO - ESCLUSIONE DELLA RIMESSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366343-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - LIMITI - ESTINZIONE DICHIARATA DAL COLLEGIO - ESCLUSIONE DELLA RIMESSIONE.*

L'art 354, secondo comma, cod proc civ prevede la rimessione della causa al primo giudice solo ove sia riformata la sentenza che ha pronunciato sull'Estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art 308 del codice di rito, e cioe nel caso in cui la dichiarazione di Estinzione risalga originariamente all'istruttore. Conseguentemente, data la tassativita dei casi di rimessione, questa e esclusa ove l'Estinzione sia stata dichiarata direttamente dal collegio a norma dell'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ. (Conf 3353/69, mass n 343421; 1268/63; 1181/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)