Sez. 3, Sentenza n. 3843 del 23/08/1977 (Rv. 387514 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - ESTINZIONE PRONUNCIATA CON SENTENZA DAL COLLEGIO - INCLUSIONE NELLA IPOTESI DI RIMESSIONE PREVISTA DALL'ART 354, COMMA SECONDO COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - ESTINZIONE PRONUNCIATA CON SENTENZA DAL COLLEGIO - INCLUSIONE NELLA IPOTESI DI RIMESSIONE PREVISTA DALL'ART 354, COMMA SECONDO COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
La disposizione dell'art 354 cod proc civ - concernente la rimessione del processo al primo giudice da parte del giudice di appello, per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla Competenza - ha carattere eccezionale e non puo essere applicata oltre i casi espressamente previsti nel citato articolo: il secondo comma dell'art 354 cod proc civ limita tassativamente la rimessione alla ipotesi obiettiva di riforma della sentenza, con la quale il tribunale abbia, in base all'art 308, comma secondo, cod proc civ, respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'Estinzione del processo. Ne consegue che la rimessione non deve essere disposta quando la dichiarazione di Estinzione non risalga al giudice istruttore, ma sia stata invece operata dal collegio con sentenza, a norma dell'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ. (Conf 2792/73, mass n 366343; (Conf 3353/69, mass n 343421; (Conf 1268/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)