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Sez. 2, Sentenza n. 15 del 05/01/1970 (Rv. 344616 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INDENNITA DI TRASPORTO E RIMBORSO SPESE - RIPETIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344616-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INDENNITA DI TRASPORTO E RIMBORSO SPESE - RIPETIBILITA - LIMITI.*

Ai sensi del paragrafo ottavo n 78 tabella terza della deliberazione 15 febbraio 1958 del consiglio nazionale forense approvata con DM 28 febbraio 1959 (ora, paragrafo ottavo, n 78 tabella b allegata al DM 2 aprile 1965, tariffa i), nonche, ai sensi del paragrafo nono, n 20 tabella a allegata allo stesso DM 2 aprile 1965, tariffa i, la parte vincitrice puo ripetere dal soccombente la indennita di trasferta e i rimborsi dovuti al proprio avvocato per la partecipazione all'espletamento di mezzi istruttori o alla discussione della causa fuori dalla residenza dello stesso mentre non sono ripetibili le analoghe indennita e rimborsi che la parte vittoriosa debba al procuratore, per avere scelto di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore residente in luogo diverso dalla Sede del giudice adito (purche, beninteso, nell'ambito dello stesso distretto).*

Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 all. A art. 20, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 14, DM 02/04/1965 all. B art. 78, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)