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Sez. 1, Sentenza n. 5629 del 08/11/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203567 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Misure disposte per esigenze probatorie | Apposizione del termine di durata della misura - Obbligatorietà anche in presenza di altre esigenze - Revoca automatica della misura all'atto della scadenza perdurando le altre esigenze - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203567-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Misure disposte per esigenze probatorie

L'indicazione, sempre obbligatoria, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, del termine della sua durata, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), quando il provvedimento, pur nel concorso di altre esigenze cautelari, sia finalizzato anche alla salvaguardia di quelle previste dall'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., non è da considerare, proprio per detta sua obbligatorietà, come indice di una prevalenza delle esigenze di cautela probatoria rispetto alle altre sicché, nel perdurare di queste ultime, l'intervenuta scadenza del termine in questione non implica l'automatica revoca della misura imposta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 301 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)