Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 16/04/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 208689 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Indicazione del termine di scadenza - Necessità solo per garantire l'acquisizione e la genuinità della prova - Fattispecie: pretesa incostituzionalità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'indicazione del termine di scadenza nell'ordinanza che dispone la misura cautelare personale si impone solo se la misura sia giustificata dall'esigenza di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova e non negli altri casi, e cioè quando soddisfi ad altre esigenze cautelari. (Nella specie la S.C. ha dichiarato manifestamente infondata, oltre che inammissibile, l'eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art.292, comma 2 lett. d), per contrasto con gli artt.13 e 27 della Costituzione, poiché la scelta normativa non appare irragionevole, ma anzi la più logica, tenuto conto - ad esempio - che in genere non è possibile determinare quando venga a cessare il pericolo di fuga di un indagato o la sua pericolosità in relazione alla probabile commissione di altri reati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D, Costituzione art. 13, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)