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Sez. L, Sentenza n. 164 del 10/01/2006 (Rv. 585814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Finalità - Rinvio alla sentenza impugnata - Motivazione carente e insufficiente - Vizio di nullità della sentenza - Prevalenza.
Stato
decisa il 2006-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione può pertanto ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l'esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale. Tuttavia, ove dal contesto complessivo dell'atto non sono enucleabili i motivi in fatto e in diritto della decisione (nella specie, concernente sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e previdenza, le violazioni ascritte alle parti private, il complessivo numero dei partecipanti all'attività della cooperativa, la loro rispettiva veste giuridica di socio, socio lavoratore, lavoratore, ecc.), si impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, prevalendo, il denunciato vizio di nullità della sentenza, sul vizio di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)