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Sez. 1, Sentenza n. 6049 del 21/03/1988 Ud. (dep. 18/05/1988) Rv. 178417 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO - AUTORE DEL REATO GIUDICATO ALL'ESTERO - NUOVO GIUDIZIO NELLO STATO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178417-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE - REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO - AUTORE DEL REATO GIUDICATO ALL'ESTERO - NUOVO GIUDIZIO NELLO STATO - OBBLIGATORIETÀ.*

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del ne bis in idem rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 del codice penale impone espressamente di giudicare nello stato il cittadino o lo straniero che vi abbia commesso reati, anche se sia stato giudicato all'estero. Tale norma non è stata modificata né dall'art. 14 n. 7 del patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a new York il 16 dicembre 1966, ratificato con legge 25 ottobre 1977 n. 881, che non concerne i rapporti tra stati e l'efficacia delle sentenze di uno stato negli ordinamenti degli altri, né dall'art. 53 della convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a l'Aja il 28 maggio 1970 e ratificata con legge 16 maggio 1977 n. 305, perché le Disposizioni della detta convenzione non sono ancora entrate in vigore per mancato deposito dello strumento di ratifica. (Conf mass n 173744; (Conf mass n 173327; (Conf mass n 168781).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)