Sez. L, Sentenza n. 5042 del 24/05/1999 (Rv. 526585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Fatti addebitati - Gravità - Idoneità a giustificare il recesso in tronco - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento per giusta causa spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici - l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2119 cod. civ. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto giustificato il licenziamento in tronco di dipendente di società autostradale, addetto alla riscossione dei pedaggi, che si era ripetutamente appropriato, tramite modalità fraudolente, delle somme riscosse).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)