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Sez. L, Sentenza n. 9884 del 11/05/2005 (Rv. 581067 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Fatti addebitati - Gravità - Idoneità a giustificare il licenziamento - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente della società autostrade.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581067-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici - l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2119 cod. civ. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla Corte Cass., aveva ritenuto giustificato il licenziamento di un dipendente della società autostradale - addetto alla riscossione dei pedaggi - che aveva illecitamente utilizzato, provandola prima, una tessera "viacard" a scalare da £ 50.000 di proprietà della società; la Corte Cass., inoltre, ha confermato la decisione di merito anche nella parte in cui aveva ritenuto generiche le contestazioni del lavoratore relative alle risultanze del sistema informatico ed all'asserita manomissione dei tabulati da parte della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)