Sez. L, Sentenza n. 1215 del 25/02/1982 (Rv. 419088 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCANZA O ERRONEITÀ - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCANZA O ERRONEITÀ - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La mancata od erronea indicazione del nome di una delle parti nella epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non costituisce motivo di nullità della sentenza stessa, quando dal contesto di questa sia possibile individuare, senza possibilità di equivoci, l'identità della parte. (in applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta corretta la decisione di merito che aveva affermato la validità della sentenza per essere indicata, nel dispositivo, la parte soccombente, con l'espressione "il convenuto", essendo perfettamente indicata tale parte nel contesto della decisione). (V 2591/81, mass n 413368; (V 1074/80, mass n 404552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)