Sez. L, Sentenza n. 5427 del 19/06/1987 (Rv. 453997 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GRADI E QUALIFICAZIONE DELLE MANSIONI SECONDO LE CATEGORIE LEGISLATIVAMENTE PREVISTE - COMPITO ESCLUSIVO DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVE - POTERI DEL GIUDICE IN FUNZIONI SOSTITUTIVE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GRADI E QUALIFICAZIONE DELLE MANSIONI SECONDO LE CATEGORIE LEGISLATIVAMENTE PREVISTE - COMPITO ESCLUSIVO DELLE CONTRATTAZIONE COLLETTIVE - POTERI DEL GIUDICE IN FUNZIONI SOSTITUTIVE - INSUSSISTENZA.*
In tema di qualifica spettante al lavoratore subordinato, rientra nella Competenza e disponibilità delle parti collettive - salva l'eventuale più favorevole collocazione pattuita individualmente - la ripartizione per gradi e la qualificazione delle mansioni nell'ambito delle categorie generali legislativamente previste, senza che il giudice possa sostituirsi alle parti, sia per inserire nella regolamentazione collettiva qualifiche non previste, sia per collegare a qualifiche in essa esistenti mansioni diversamente collocate in virtù dell'inquadramento pattizio, giudicato improprio o punitivo. (V 317/86, mass n 443943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)