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Sez. L, Sentenza n. 317 del 17/01/1986 (Rv. 443943 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - INDICAZIONE NEI PROFILI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI IN RELAZIONE AD UN DETERMINATO LIVELLO - CARATTERE VINCOLANTE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443943-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - INDICAZIONE NEI PROFILI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI IN RELAZIONE AD UN DETERMINATO LIVELLO - CARATTERE VINCOLANTE.*

Allorché la qualifica professionale assegnata al lavoratore subordinato e corrispondente alle mansioni espletate dallo stesso sia specificamente indicata nei profili del contratto collettivo che accompagnano la declaratoria che ne definisce il livello, la collocazione del lavoratore in tale livello è vincolante per il giudice chiamato ad interpretare la norma contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva negato ad un lavoratore, preposto al coordinamento del servizio titoli di una società, la rivendicata qualifica di dirigente rilevando che la contrattazione collettiva per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private espressamente inquadrava nella più elevata qualifica impiegatizia lo "specialista finanziario"). (V 4158/84, mass n 436115; (V 1742/83, mass n 426591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)