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Sez. 3, Sentenza n. 40 del 08/01/1972 (Rv. 355716 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - PATTO COMMISSORIO - ESISTENZA - PRESUPPOSTO - EFFETTIVA ESTINZIONE DELLA PREESISTENTE OBBLIGAZIONE AL MOMENTO DELLA VENDITA DELLA COSA DATA IN GARANZIA - DISSIMULAZIONE DEL PATTO COMMISSORIO NELLA VENDITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355716-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO (DIVIETO DEL) - PATTO COMMISSORIO - ESISTENZA - PRESUPPOSTO - EFFETTIVA ESTINZIONE DELLA PREESISTENTE OBBLIGAZIONE AL MOMENTO DELLA VENDITA DELLA COSA DATA IN GARANZIA - DISSIMULAZIONE DEL PATTO COMMISSORIO NELLA VENDITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il patto commissorio ha come indefettibile presupposto l'esistenza di un'obbligazione il cui inadempimento determinera il passaggio in proprieta del creditore della cosa datagli in garanzia. Pertanto, qualora si accerti che al momento della vendita, che si assume dissimulare un patto commissorio, la preesistente obbligazione e stata realmente estinta, tale accertamento, facendo venir meno il presupposto del patto commissorio, lo rende logicamente e giuridicamente inconcepibile, non potendosi piu verificare l'inadempimento del credito ormai estinto; e l'accertata inesistenza di tale patto fa correlativamente venir meno l'asserita causa simulandi della compravendita ed elimina, quindi, ogni dubbio circa la coincidenza fra la vera volonta dei contraenti e quella da loro manifestata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)