Sez. 2, Sentenza n. 4539 del 11/08/1982 (Rv. 422515 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO DISSIMULANTE UN PATTO COMMISSORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN'OBBLIGAZIONE, PREESISTENTE O CONTEMPORANEA, DEL VENDITORE AVENTE PER OGGETTO LA RESTITUZIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA AL COMPRATORE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - RELATIVA - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO DISSIMULANTE UN PATTO COMMISSORIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN'OBBLIGAZIONE, PREESISTENTE O CONTEMPORANEA, DEL VENDITORE AVENTE PER OGGETTO LA RESTITUZIONE DI UNA DETERMINATA SOMMA AL COMPRATORE.*
Perché una vendita con patto di riscatto possa ritenersi simulata, in quanto dissimulante un patto commissorio, è necessario l'accertamento di un'obbligazione, preesistente o contemporanea, del venditore, che abbia per oggetto la restituzione, da parte di costui, di una determinata somma al compratore, giacché, nel caso di vendita stipulata fittiziamente per nascondere un patto commissorio, scopo della stipulazione è quello di garantire la restituzione di una somma dovuta dal venditore al compratore con l'intesa che, ove nel termine previsto per far valere il patto di riscatto tale somma non sarà restituita, la proprietà della cosa passerà al compratore. Pertanto, qualora non risulti l'esistenza di un debito del venditore verso il compratore, da estinguersi entro il termine suddetto, deve escludersi che in luogo della vendita le parti abbiano inteso porre in essere un patto commissorio, il quale presuppone appunto l'esistenza di un'obbligazione il cui inadempimento determinerà il passaggio della cosa in proprietà del creditore. (V 40/72, mass n 355716; (Conf 2854/80, mass n 406601).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)