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Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 29/04/1980 (Rv. 406601 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO - DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN DEBITO DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SIMULAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406601-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO - DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - CONDIZIONI - MANCANZA DI UN DEBITO DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE - SIMULAZIONE - ESCLUSIONE.*

Perche una vendita con patto di riscatto possa ritenersi simulata, in quanto dissimulante un patto commissorio, e necessario lo accertamento di una obbligazione, preesistente o contemporanea, del venditore, che abbia per oggetto la restituzione, da parte di costui, di una determinata somma al compratore, giacche, nel caso di vendita stipulata fittiziamente per nascondere un patto commissorio, scopo della stipulazione e quello di garantire la restituzione di una somma dovuta dal venditore al compratore con l'intesa che, ove nel termine previsto per far valere il patto di riscatto tale somma non sara restituita, la proprieta della cosa passera al compratore. Pertanto, qualora non risulti l'esistenza di un debito del venditore verso il compratore, da estinguersi entro il termine suddetto, deve escludersi che in luogo della vendita le parti abbiano inteso porre in essere un patto commissorio, il quale presuppone appunto la esistenza di una obbligazione il cui inadempimento determinera il passaggio della cosa in proprieta del creditore. (V 40/72, mass n 355716).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)