diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7120 del 09/05/2003 (Rv. 562822 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione ex art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562822-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente ex art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - il quale deroga, in materia, all'art. 140 cod. proc. civ. -, è ritualmente eseguita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l'ufficio sia tenuto ad espletare ricerche, in particolare anagrafiche, essendo un tale obbligo configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell'ambito dello stesso comune (nella fattispecie, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria che aveva ritenuto valida la notificazione eseguita con le anzidette modalità nel comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale del contribuente, il quale, trasferitosi in altro comune, aveva omesso di dar corso alle relative variazioni presso gli uffici anagrafici).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)