Sez. 1, Sentenza n. 4786 del 07/09/1984 (Rv. 436692 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - INCLUSIONE - VEICOLO SOTTRATTO E ABBANDONATO DAL LADRO CON IL MOTORE FUSO PER SVUOTAMENTO DEL RADIATORE ATTUATO DALL'ASSICURATO AL FINE DI EVITARE IL FURTO - RIMBORSO DI TALE GUASTO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE ANCHE SE NON COMPRESO NEL RISCHIO - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO - AMBITO DI APPLICAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - INCLUSIONE - VEICOLO SOTTRATTO E ABBANDONATO DAL LADRO CON IL MOTORE FUSO PER SVUOTAMENTO DEL RADIATORE ATTUATO DALL'ASSICURATO AL FINE DI EVITARE IL FURTO - RIMBORSO DI TALE GUASTO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE ANCHE SE NON COMPRESO NEL RISCHIO - LIMITI.*
Anche nell'Assicurazione contro il furto, trova applicazione l'art. 1914 terzo comma cod. civ., non derogabile in senso sfavorevole all'assicurato, il quale, nell'ambito della disciplina dell'Obbligo, di salvataggio, fa carico all'assicuratore dei danni che siano direttamente derivati alla cosa assicurata dei danni che siano direttamente derivati alla cosa assicurata dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire le conseguenze dell'evento, salvo che si deduca e dimostri che tali mezzi siano stati impiegati "inconsideratamente", cioè senza l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia. Pertanto, nel caso di Assicurazione contro il furto di veicolo, che sia stato sottratto e poi abbandonato dal ladro con il motore fuso, in conseguenza del fatto che lo assicurato, per evitare l'evento, aveva provveduto a svuotare il radiatore dell'acqua, il suddetto guasto deve essere rimborsato all'assicurato medesimo, indipendentemente dal fatto che non sia compreso nel rischio assicurato, a meno che l'assicuratore non fornisca l'indicata prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)