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Sez. U, Sentenza n. 2640 del 19/10/1973 (Rv. 366119 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI - CONTRO SOGGETTO IN RAPPORTO CON LA PA PER LA COSTRUZIONE DI UN'OPERA - INSUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO OBLATORIO DELLA PA - LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - REVOCA DELLA DESTINAZIONE PUBBLICA DELL'OPERA.*
Stato
decisa il 1973-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366119-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI - CONTRO SOGGETTO IN RAPPORTO CON LA PA PER LA COSTRUZIONE DI UN'OPERA - INSUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO OBLATORIO DELLA PA - LIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - REVOCA DELLA DESTINAZIONE PUBBLICA DELL'OPERA.*

Nel caso di Azione possessoria o petitoria proposta nei confronti di un soggetto diverso dalla pa, il quale si trovi con questa in particolare rapporto per la costruzione di un'opera, la giurisdizione del giudice ordinario e esclusa quando la costruzione denunciata come lesiva del possesso o del diritto reale si atteggi come esecuzione di compiti attribuiti alla pa, sempre che nel comportamento posto in essere da quest'ultima con l'attendere, tramite il diverso soggetto, ai lavori diretti alla costruzione dell'opera stessa sia individuabile un provvedimento, anche implicito, di natura lato sensu ablatoria (espropriazione per pu, occupazione d'urgenza, Costituzione di servitu), e cioe l'Esercizio di un potere amministrativo rispetto al quale la situazione giuridica soggettiva (sia essa la proprieta o il possesso) non e tutelabile come diritto soggettivo. I poteri di decisione del giudice ordinario, pur sussistendo la sua giurisdizione, sono, invece, limitati quando, anche se non puo ravvisarsi nell'operato della pa un siffatto provvedimento, lo scopo dell'Azione possessoria o petitoria importerebbe la revoca di un provvedimento diverso e, almeno idealmente, successivo all'attivita lesiva del possesso o del diritto reale, cioe di un provvedimento, anche implicito avente per contenuto la destinazione della cosa (oggetto dello spossessamento o della molestia) ad un servizio pubblico o ad una finalita pubblica propria della pa, come nel caso tipico della creazione dell'opera pubblica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)