Sez. U, Sentenza n. 2341 del 09/10/1967 (Rv. 329582 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE (IN GENERE) - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - PRINCIPALE - DIRITTO DIPENDENTE DAL TITOLO - NOZIONE DI TITOLO - FATTO CHE RENDE CONCRETA LA VOLONTA DI LEGGE RACCHIUSA NELLA NORMA (E NON LA NORMA IN SE E PER SE) - FATTISPECIE - EX PRIGIONIERI ITALIANI IN USA - RICHIESTA DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO SVOLTO IN PRIGIONE - INTERVENTO DI ALTRI EX PRIGIONIERI - PRETESE FONDATE SU PRESUPPOSTI DIVERSI - RICHIESTA DI SOMME DIVERSE IN RAGIONE DEI RAPPORTI INDIPENDENTI L'UNO DALL'ALTRO - INAMMISSIBILITA DEGLI INTERVENTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE (IN GENERE) - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - PRINCIPALE - DIRITTO DIPENDENTE DAL TITOLO - NOZIONE DI TITOLO - FATTO CHE RENDE CONCRETA LA VOLONTA DI LEGGE RACCHIUSA NELLA NORMA (E NON LA NORMA IN SE E PER SE) - FATTISPECIE - EX PRIGIONIERI ITALIANI IN USA - RICHIESTA DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO SVOLTO IN PRIGIONE - INTERVENTO DI ALTRI EX PRIGIONIERI - PRETESE FONDATE SU PRESUPPOSTI DIVERSI - RICHIESTA DI SOMME DIVERSE IN RAGIONE DEI RAPPORTI INDIPENDENTI L'UNO DALL'ALTRO - INAMMISSIBILITA DEGLI INTERVENTI.*
In una causa, promossa da alcuni ex prigionieri di guerra, contro il governo italiano, per il pagamento delle retribuzioni loro spettanti, per l'attivita lavorativa svolta, nella qualita di prigionieri, in favore della nazione detentrice (U. S. a.), e trattenute da quest'ultima in conto riparazioni di danni di guerra, non possono intervenire altri soggetti che assumano di trovarsi nella stessa situazione giuridica degli attori perche le pretese sono fondate su presupposti diversi. Ciascuno, infatti, chiede il pagamento di somme determinate in conseguenza di un rapporto di lavoro indipendente da quello degli altri (diversita di petitum e di causa petendi). Non rileva che comune a tutti gli istanti sarebbe la convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, perche per -titolo- non si deve intendere la norma giuridica che la parte invoca, ma il fatto (nella specie, rapporto di lavoro)che ha reso concreta la volonta di legge racchiusa nella norma.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)