Sez. L, Sentenza n. 1007 del 09/02/1984 (Rv. 433181 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PREESISTENZA DEL RISCHIO ASSICURATIVO E ULTERIORE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RILEVANZA - LIMITI - ELEMENTI SOCIO ECONOMICI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PREESISTENZA DEL RISCHIO ASSICURATIVO E ULTERIORE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RILEVANZA - LIMITI - ELEMENTI SOCIO ECONOMICI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nella parte in cui (nel testo sostituito dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975) non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso; ne consegue che la precostituzione del rischio, ove la capacità di guadagno dell'assicurato si sia ulteriormente ridotta nel corso del rapporto assicurativo, non esclude il diritto alla pensione d'Invalidità, ferma, peraltro, la necessità - al fine di evitare inganni e frodi - di accertare rigorosamente la effettiva sussistenza del rapporto assicurativo (e di lavoro) nonché l'ulteriore riduzione, nel corso di tale rapporto, della capacità di guadagno originaria, per l'aggravamento della preesistente situazione nosologica del lavoratore minorato ed eccezionalmente occupato, restando esclusa la Rilevanza degli elementi socio-economici, i quali vanno invece tenuti presenti nella diversa ipotesi di infermità preesistenti al rapporto assicurativo tali da non ridurre ab initio la capacità di guadagno entro il limite pensionabile. (V 1771/82, mass n 419623; (V 1440/82, mass n 419269).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)