Sez. L, Sentenza n. 1440 del 06/03/1982 (Rv. 419269 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - INFERMITÀ PREESISTENTI SUFFICIENTI O NON A RIDURRE LA CAPACITÀ DI GUADAGNO AL DI SOTTO DEI LIMITI LEGALI RICHIESTI - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - INFERMITÀ PREESISTENTI SUFFICIENTI O NON A RIDURRE LA CAPACITÀ DI GUADAGNO AL DI SOTTO DEI LIMITI LEGALI RICHIESTI - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alla pensione di Invalidità, le infermità preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione - in virtù del principio ex art. 1895 cod. civ. (applicabile, ai sensi del precedente art. 1886, anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di Assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso - solo quando siano state già sufficienti, all'epoca in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo, a ridurre la capacità di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti (con riferimento a tale epoca) per la concessione della pensione di Invalidità. Dette infermità sono, invece, rilevanti e debbono, quindi, essere valutate qualora la capacità di guadagno dello assicurato si sia ulteriormente ridotta, nel corso del rapporto assicurativo, sino a raggiungere il grado di pensionabilità, sia che la diminuita capacità di guadagno derivi dal semplice aggravarsi delle stesse infermità preesistenti, sia che risulti determinata dal concorso, con le infermità preesistenti, di altre infermità del tutto autonome, sopravvenute nel corso del rapporto assicurativo, le quali, pur non interessando il medesimo sistema anatomico e funzionale già leso dalle infermità preesistenti, abbiano tuttavia comportato - in base ad un giudizio globale del quadro clinico e patologico dell'assicurato, correlato con tutti gli altri elementi di valutazione da tenere presenti in questa materia - una riduzione della capacità di guadagno nei limiti richiesti per la concessione della pensione di Invalidità. (V 4917/81, mass n 415666; (V 3925/81, mass n 414580; (V 3273/81, mass n 413850, sulla prima parte; (V 2522/80, mass n 406264; (V 260/80, mass n 403651).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)