Sez. L, Sentenza n. 1771 del 18/03/1982 (Rv. 419623 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - RILEVANZA - LIMITI - CONDIZIONI.*
Al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (e successive modifiche) per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, le infermità preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione quando siano già di per sè sufficienti, al tempo in cui ebbe inizio il suddetto rapporto, a ridurre la capacità di guadagno sotto il limite legale d'Invalidità, atteso che in tal caso viene a difettare lo stesso rischio costituente il presupposto ineliminabile del rapporto assicurativo. Quando, invece, l'infermità preesistente non riduca, in relazione al tempo dell'instaurazione del rapporto assicurativo, la capacità di guadagno sotto la soglia invalidante, e quindi il rischio assicurativo permanga, anche se in misura ridotta, detta infermità preesistente deve essere considerata, qualora, per effetto di aggravamento della medesima o per il concorso di altre infermità sopravvenute, si determini l'ulteriore diminuzione della capacità di guadagno, atteso che in tal caso l'infermità preesistente rimane come elemento obiettivo della personalità fisiopsichica dello assicurato e, quindi, deve essere correlata con tutti gli altri elementi invalidanti in un giudizio globale e complessivo del quadro clinico e patologico accertato. (Conf 2522/80, mass n 406264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)