Sez. 1, Sentenza n. 0 del 15/10/1996 Ud. (dep. 10/12/1996) Rv. 206379 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Autonomo potere del P.M. di selezione delle notizie di reato - Esclusione - Con riferimento pseudonotizia di reato del tutto irrilevante per il sistema penale - Esclusione - Necessità di richiedere comunque l'archiviazione al G.I.P. - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
L'esigenza, ricavabile - oltre che dal punto 50 della legge delega del vigente codice di procedura penale, anche dalla stessa norma contenuta nell'art. 411 cod. proc. pen., (che fa riferimento ai "fatti non previsti dalla legge come reato") - che su di essi possa essere esercitata un efficace funzione di controllo, spettante al giudice attraverso il provvedimento di archiviazione, impone di ritenere che al P.M. non spetti un autonomo potere di selezione dei fatti portati a sua conoscenza e un corrispondente potere di archiviazione diretta. Al contrario, dal complesso della normativa che regola il processo, si ricava il principio inverso, in base al quale al P.M., ove si ritenga "ad initio" che un fatto sia "ictu oculi" del tutto irrilevante per il sistema penale, non è attribuito il potere di archiviazione (o, come si potrebbe anche definire, che non corrispondono ad alcuna ipotesi di reato (e cioè delle cosiddette pseudonotizie di reato), in relazione alle quali egli è tenuto ugualmente a richiedere al giudice l'archiviazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)