Sez. 5, Sentenza n. 4082 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214561 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Decisione del GIP - Non luogo a provvedere - Abnormità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È abnorme il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, dichiari non luogo a provvedere; ciò in quanto l'art. 409, secondo comma cod. proc. pen., non consente, ove la richiesta predetta non sia accolta, altra alternativa che quella di fissare la data dell'udienza camerale, all'esito della quale il giudice medesimo può provvedere all'archiviazione, ovvero ad indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)