Sez. 2, Sentenza n. 5707 del 27/06/1987 (Rv. 454134 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO DELLA NOTIFICA DELLA DOMANDA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO DELLA NOTIFICA DELLA DOMANDA.*
Per il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. l'Estinzione del processo (sia che la relativa dichiarazione sia stata pronunciata con ordinanza sia che alla dichiarazione stessa si sia provveduto con sentenza) elimina l'effetto permanente della interruzione della prescrizione provocato dall'atto introduttivo del giudizio fermo restando l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale come atto di Costituzione in mora con la conseguenza che il rinnovato periodo prescrizionale comincia a decorrere dalla data della notificazione del detto atto introduttivo. (V 397/85, mass n 438606; (V 7023/83, mass n 431657; (V 3035/79, mass n 399390; (V 3035/79, mass n 399389; (V 3035/79, mass n 399388).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)