Sez. 4 - , Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 Ud. (dep. 25/03/2021) Rv. 280703 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in luogo di quello di equivalenza operato in primo grado - Conferma degli aumenti per la continuazione operati in primo grado - Violazione del divieto di "reformatio in peius"- Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non più equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, operi la relativa riduzione solo sulla pena base, confermando gli aumenti per la continuazione effettuati dal giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)