Sez. 5 - , Sentenza n. 15130 del 03/03/2020 Ud. (dep. 14/05/2020) Rv. 279086 - 02
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riqualificazione del fatto – Rideterminazione della pena – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado – Violazione del divieto di "reformatio in peius" – Esclusione – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Nel giudizio di appello, la riqualificazione del fatto accompagnata dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quanto statuito in primo grado non integra una violazione del divieto di "reformatio in peius", atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad irrogare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la pena finale è il frutto della valutazione combinata dei due momenti del giudizio sanzionatorio, quello riferito alla pena base e quello riferito alle circostanze del reato, tra loro collegati, ma non reciprocamente vincolanti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)