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Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 03/04/2024 Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286429-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Recidiva contestata, ma non applicata in primo grado - Mancata impugnazione del pubblico ministero – Riconoscimento di un'attenuante - Giudizio di bilanciamento - Violazione del divieto - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286429-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).

Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)