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Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 29/09/1986 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175252 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - TOTALE - MALATTIA DI MENTE - NOZIONE - IN SENSO MEDICO-LEGALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175252-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - TOTALE - MALATTIA DI MENTE - NOZIONE - IN SENSO MEDICO-LEGALE - CONSEGUENZE.*

La nozione giuridica di infermità rilevante ai fini della esclusione della capacità di intendere o di volere deve ritenersi compiutamente integrata nell'ipotesi di accertata "malattia di mente" in senso medico-legale - con tale espressione facendosi riferimento sia a quelle alterazioni psichiche che la scienza psichiatrica definisce "psicosi" (e che prendono vita da processi morbosi somatici, siano essi noti, come nelle cosiddette "psicosi organiche", ovvero tuttora ignoti o perlomeno non dimostrati con sicurezza, ma comunque postulati, come nelle cosiddette "psicosi endogene", quali le schizofrenie e le distimie), sia a quelle anomalie alle prime assimilabili in relazione al quadro psicopatologico ed alle caratteristiche nosografiche che presentano (gradi estremi dell'insufficienza mentale, sostanzialmente corrispondenti alle vecchie denominazioni dell'idiozia e della imbecillità, quest'ultima almeno nei suoi casi più gravi, ed ai quali sono equiparati, tenuto conto dell'entità del loro deficit, gli esiti stabilizzati di danni cerebrali della più varia natura, quali, ad esempio, i gradi estremi delle demenze senili, che, a rigore, non possono essere compresi nel concetto medico-legale specifico di "malattia", ma soltanto in quello generico di "infermità") - sì che i "malati di mente" nel senso suddetto, sono tutti, quasi senza eccezione, soggetti non imputabili. (V mass n 174635; (V mass n 172790).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)