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Sez. L, Sentenza n. 5647 del 20/03/2004 (Rv. 571359 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina ex art. 1 legge n. 662 del 1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità - Valutazione di "Disciplina più favorevole" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571359-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di prestazioni previdenziali indebitamente percepite, la disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 662 del 1996 è interamente sostitutiva di quella previgente, senza che assuma rilievo il carattere più o meno "favorevole" di tale disciplina rispetto alla previgente, atteso che tale qualificazione è espressamente prevista dall'art. 1, comma duecentosessantaquattresimo, della legge citata, solo per gli indebiti relativi alle pensioni di guerra, con conseguente irrilevanza, a fini interpretativi, della qualificazione suddetta in relazione alle altre prestazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)