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Sez. L, Sentenza n. 17288 del 14/11/2003 (Rv. 568191 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito per pagamenti anteriori al 1 gennaio 1996 - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessanta e segg., legge n. 662 del 1996 - Sostituzione integrale della regolamentazione precedente - Configurabilità - Conseguenze - Concorrenza dei requisiti per la ripetizione secondo la disciplina anteriore - Necessità - Esclusione - Requisito di reddito preclusivo, in tutto o in parte, della ripetizione - Onere della prova - A carico dell'assicurato.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568191-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessanta, duecentosessantuno, duecentosessantatre e duecentosessantacinque, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che al riguardo sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Grava sull'assicurato l'onere di provare la sussistenza del requisito reddituale che, ai sensi dell'art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996, rende irripetibili in tutto o in parte le somme indebitamente percepite.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)