Sez. L, Sentenza n. 6509 del 19/12/1985 (Rv. 443585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A QUIETANZA PRIVA DI UN PRECISO RIFERIMENTO AI DIRITTI DEL LAVORATORE POI FATTI VALERE IN GIUDIZIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A QUIETANZA PRIVA DI UN PRECISO RIFERIMENTO AI DIRITTI DEL LAVORATORE POI FATTI VALERE IN GIUDIZIO.*
L'apprezzamento del giudice del merito, il quale non ravvisi nella dichiarazione rilasciata dal lavoratore gli estremi di una transazione (cioè le reciproche concessioni fatte per prevenire od estinguere una lite) o di una rinunzia in senso proprio (ossia il consapevole e deliberato abbandono di diritti o ragioni determinati, o almeno determinabili) non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie il giudice del merito aveva disconosciuto la natura di transazione ad un documento di quietanza in cui mancava un preciso riferimento ai diritti del lavoratore, poi fatti valere in giudizio; la suprema Corte, nel confermare tale pronuncia, ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 2499/84, mass n 434513; (V 5604/82, mass n 423359).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)