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Sez. L, Sentenza n. 2499 del 17/04/1984 (Rv. 434513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA COME RINUNZIA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE - INTERPRETAZIONE DELLA STESSA COME RINUNZIA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito, il quale ravvisi o meno, nella dichiarazione rilasciata dal lavoratore, gli estremi di una rinunzia in senso proprio, quale consapevole e deliberato abbandono di diritti o ragioni determinati o, almeno, determinabili, non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf 5604/82, mass n 423359).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)