Sez. 3, Ordinanza n. 21890 del 26/06/2026 (Rv. 678788-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Comunicazioni processuali - Normativa emergenziale da Covid-19 - Deroga alla disciplina legale tipica - Insussistenza - Strumenti atipici - Equipollenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori
udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).
Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 176, Regio Decr. del 1941 num. 1368 art. 82, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)