Sez. L, Sentenza n. 11022 del 13/05/2009 (Rv. 608668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Prestazioni espletate dal socio di una cooperativa - Verifica della eventuale estraneità delle stesse all'oggetto dell'appalto intercorso tra la cooperativa e l'impresa appaltante - Verifica dell'effettiva esistenza di una autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio in capo alla cooperativa appaltatrice - Necessità - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In caso di attività prestata dal socio di una cooperativa presso un'altra impresa in forza di un rapporto di appalto intercorrente tra le due imprese, la verifica sulla sussistenza di una intermediazione illecita di manodopera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 1369, deve svolgersi secondo una duplice direttrice, occorrendo accertare se le prestazioni espletate dal socio siano estranee o meno all'oggetto dell'appalto e se sia ravvisabile o meno l'effettiva esistenza di una autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio in capo alla cooperativa appaltatrice; siffatto accertamento compete al giudice di merito e non è censurabile in cassazione, ove adeguatamente e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1969 num. 1369 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)