diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17574 del 19/11/2003 (Rv. 568308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Presunzione legale assoluta della fattispecie vietata dall'art. 1 legge n. 1369 del 1960 - Condizioni - Accertamento relativo - Devoluzione al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1, comma primo, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (pseudoappalto) soltanto quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore. La sussistenza della modestia di questo apporto, su cui riposa l'indicata presunzione "iuris et de iure", va accertata in concreto dal giudice di merito alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, con la conseguenza che, nonostante l'utilizzo da parte dell'appaltatore di macchine o utensili dell'appaltante o nonostante l'attività presuntivamente appaltata si svolga all'interno dell'azienda di quest'ultimo, correttamente il giudice di merito, ove con congrua motivazione abbia accertato come modesto l'apporto dei materiali o dei macchinari dell'appaltante o necessario, in relazione alla natura dell'attività, lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno dell'azienda dell'appaltante, può ritenere non operante la presunzione assoluta di interposizione fittizia. Peraltro, l'accertato interesse dell'appaltatore all'esecuzione dell'opera esclude l'operatività della presunzione della interposizione vietata anche nell'ipotesi in cui tale interesse concorra con quello dell'appaltante. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso l'operatività della presunzione ritenendo del tutto marginale l'uso dei carrelli dell'ipermercato ove le lavoratrici, su incarico delle agenzie e nell'interesse delle varie case produttrici, svolgevano la propria attività - retribuita dalle agenzie e sottoposta al controllo gerarchico delle stesse - consistente nella sistemazione delle merci sui bancali di vendita dell'ipermercato, pur se tale attività corrispondeva anche ad un interesse dell'ipermercato).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)