Sez. 3, Sentenza n. 12668 del 25/09/2000 (Rv. 540448 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Condizioni più favorevoli pattuite con il terzo contraente in ordine al pagamento del prezzo - Operatività per il titolare del diritto di prelazione - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, il subingresso di colui che abbia utilmente esercitato il relativo diritto nell'identica posizione negoziale del terzo contraente comporta la possibilità di giovarsi delle condizioni pattuite eventualmente più favorevoli di quelle previste dallo schema legale della prelazione in ordine al pagamento del prezzo solo nell'ipotesi in cui vengano concordati differimenti nel saldo o nel versamento di una parte del prezzo, rateizzazioni od altre facilitazioni. Pertanto, tale subingresso non implica la facoltà di valersi, per il versamento del prezzo, del termine (più favorevole) che concedente ed originario offerente abbiano stabilito per la stipula del contratto definitivo ed il contestuale pagamento del saldo del prezzo in momento successivo alla scadenza del termine a favore del coltivatore per acquisire il diritto alla prelazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)