Sez. 3, Sentenza n. 6408 del 25/06/1990 (Rv. 467983 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI DELL'IMMOBILE LOCATO - AD OPERA DEL CONDUTTORE - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL PRETORE - MANCANZA - DIRITTO AL RIMBORSO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI DELL'IMMOBILE LOCATO - AD OPERA DEL CONDUTTORE - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL PRETORE - MANCANZA - DIRITTO AL RIMBORSO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alle riparazioni dell'immobile locato, ai contratti di locazione soggetti a proroga legale, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, continua ad applicarsi, fino alla definitiva cessazione del regime vincolistico, la relativa disciplina prevista dall'art. 41 della legge n. 253 del 1950, per cui il locatore non è tenuto ad eseguire le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576 e 1577 cod. civ., essendo concessa al conduttore soltanto la facoltà di provvedere direttamente a tali riparazioni, previa autorizzazione del pretore, (salvo il diritto del medesimo conduttore di rivalersi, mediante trattenuta sui canoni, delle spese anticipate a tale fine); ne consegue che ove il conduttore esegua le riparazioni senza la preventiva autorizzazione del pretore non ha diritto al rimborso delle relative spese né ai sensi del citato art. 41 né ai sensi dell'art. 1577 cod. civ., essendo sospesa l'applicazione di quest'ultima norma. (V 6408/88, mass n 460739; (V 5154/87, mass n 453766).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)