Sez. 3, Sentenza n. 5991 del 15/03/2007 (Rv. 597129 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Condizioni più favorevoli pattuite con il terzo contraente in ordine al pagamento del prezzo - Operatività per il titolare del diritto di prelazione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, il subingresso di colui che abbia utilmente esercitato il relativo diritto nell'identica posizione negoziale del terzo contraente comporta la possibilità di giovarsi delle condizioni pattuite eventualmente più favorevoli di quelle previste dallo schema legale della prelazione in ordine al pagamento del prezzo solo nell'ipotesi in cui vengano concordati differimenti nel saldo o nel versamento di una parte del prezzo, rateizzazioni od altre facilitazioni. Pertanto, tale subingresso non implica la facoltà di valersi, per il versamento del prezzo, del termine (più favorevole) che il concedente e l'originario offerente abbiano stabilito per la stipula del contratto definitivo ed il contestuale pagamento del saldo del prezzo in un momento successivo alla scadenza del termine a favore del coltivatore per acquisire il diritto di prelazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale il ricorrente era stato dichiarato decaduto dalla prelazione per non aver pagato il corrispettivo entro il termine di legge, non potendo lo stesso beneficiare della sospensione del termine prevista dal comma settimo dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, atteso che era mancata la dimostrazione dell'avvenuta presentazione, all'I.P.A., della domanda di concessione del mutuo riguardante il fondo oggetto di prelazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)