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Sez. L, Sentenza n. 1674 del 26/02/1985 (Rv. 439644 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INIDONEITÀ FISICA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE ATTRAVERSO GLI OPPORTUNI MEZZI ISTRUTTORI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439644-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INIDONEITÀ FISICA DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE ATTRAVERSO GLI OPPORTUNI MEZZI ISTRUTTORI - AMMISSIBILITÀ.*

A tutela del lavoratore, il controllo nell'idoneità fisica del medesimo può essere eseguito - sia in fase di preassunzione che in corso di rapporto - solo attraverso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; nondimeno, tale qualificato controllo stragiudiziale costituisce, per il datore di lavoro, una mera facoltà, il cui mancato Esercizio non gli preclude di far valere in Sede giudiziale (art. 24 cost.) l'inidoneità fisica del lavoratore come causa di risoluzione del rapporto e di chiederne l'accertamento attraverso gli opportuni mezzi istruttori, non meno garantistici del controllo stragiudiziale anzidetto. (V 2729/84, mass n 434779).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)