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Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207050 - 01

PENA - DETERMINAZIONE | Obblighi di motivazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207050-01

PENA - DETERMINAZIONE

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità dl reo. Fermo, pertanto, tale obbligo, ne consegue che il giudice, allorquando ritenga di determinare l'entità della pena in misura non prossima ai minimi edittali, deve evidenziare le ragioni per cui ha così quantificato la pena, facendo ricorso a tutti o ad alcuni dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa ad applicazione in executivis della continuazione, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto applicabile il principio enunciato in massima, annullando il provvedimento del giudice di merito che aveva quantificato l'aumento per la continuazione in misura consistente, senza indicare neanche con clausole di stile le ragioni della decisione). (Conf. Sez. I, 14 febbraio 1997 n. 1092, Bonfiglio, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)