diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2925 del 18/11/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217333 - 01

PENA - DETERMINAZIONE | Quantificazione in misura superiore al minimo edittale - Motivazione specifica in ordine ai criteri adottati - Necessità - Ricorso a mere clausole di stile - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217333-01

PENA - DETERMINAZIONE

In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali nella specie, il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)