Sez. L, Sentenza n. 6155 del 06/12/1985 (Rv. 443289 - 01)
PREVIDENZA - (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LA VENDITA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DIRITTO A CONSEGUIRE LA RENDITA GIÀ COSTITUITA - APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.*
PREVIDENZA - (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LA VENDITA - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DIRITTO A CONSEGUIRE LA RENDITA GIÀ COSTITUITA - APPLICABILITÀ DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.*
L'Azione diretta a conseguire nei confronti dell'Inail la rendita per infortunio sul lavoro si prescrive nel termine di tre anni indicato dall'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), mentre il diritto a conseguire la rendita già costituita si prescrive - in Mancanza di qualsiasi disposizione di legge - nel termine ordinario decennale. Pertanto la domanda con cui il lavoratore agricolo, infortunatosi prima della entrata in vigore del d.P.R. n. 1124 del 1965, avendo optato per il trattamento più favorevole allora previsto per i lavoratori dell'industria, chieda la liquidazione della rendita a norma del citato decreto (che prevede per i lavoratori agricoli un trattamento migliore di quello minimo dei lavoratori dell'industria) è soggetta alla prescrizione triennale prevista dall'art. 112 citato (decorrente dall'entrata in vigore della citata normativa) trattandosi di richiesta attinente al diritto alla rendita non ancora costituita. (V 7387/83, mass n 431978).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)