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Sez. 1, Sentenza n. 6016 del 23/11/1995 Cc. (dep. 12/01/1996) Rv. 203267 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere | Elementi nuovi addotti dalle parti in corso di udienza - Valutabilità ai fini della decisione - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203267-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere

Nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., atteso il mancato richiamo, in detta norma, del disposto di cui all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (che consente l'annullamento e la riforma "in melius" del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati) e tenuto conto che non può neppure trovare applicazione l'art. 603 cod. proc. pen. (che consente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale), il Tribunale non può assumere, a sostegno della propria decisione, elementi nuovi addotti dalle parti in corso di udienza. (Conf. sez. Prima, C.C. 23 novembre 1995 n. 6025, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)