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Sez. 6, Sentenza n. 31477 del 06/05/2003 Cc. (dep. 25/07/2003) Rv. 226456 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Elementi raccolti successivamente all'adozione del provvedimento impugnato - Utilizzazione ai fini della decisione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2003-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226456-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

Nel procedimento d'appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali l'oggetto risulta delimitato dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta al giudice per le indagini preliminari e su cui questi ha deciso, per cui il giudice dell'impugnazione non può assumere, a sostegno della propria decisione, elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento coercitivo, atteso il mancato richiamo nell'art. 310 c.p.p. dell'art. 309 comma 9 c.p.p. - che consente l'annullamento e la riforma in melius del provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati - e dovendo escludersi l'applicazione analogica dell'art. 603 c.p.p. sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (nella specie, il giudice d'appello aveva utilizzato il verbale prodotto per la prima volta dal pubblico ministero nel corso dell'udienza camerale, contenente dichiarazioni accusatorie sopravvenute rispetto al materiale probatorio valutato dal giudice per le indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)