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Sez. 1, Sentenza n. 21224 del 14/10/2011 (Rv. 619901 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Art. 105 legge fall. - Rinvio all'art. 586 cod. proc. civ. - Conseguenze - Decreto di aggiudicazione nell'espropriazione immobiliare - Titolo esecutivo - Efficacia soggettiva - Nei confronti del fallito, del possessore e del detentore dell'immobile - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619901-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE

Il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., che regola la liquidazione eseguita in sede concorsuale (giusta il rinvio contenuto nel testo originario dall'art. 105 legge fall.), rappresenta titolo esecutivo nei confronti dell'esecutato, e quindi del fallito, ma anche dei terzi detentori, se il loro godimento non discende da un titolo valido, che attribuisca situazioni di diritto soggettivo già opponibile alla massa e, in quanto tale, opponibile anche all'aggiudicatario, cui l'immobile sia stato trasferito in via forzata. (Nella specie, il titolo opponibile è stato ravvisato nel contratto di sublocazione stipulato dalla società ancora "in bonis" e rinnovato automaticamente in corso di procedura, secondo il regime previsto dagli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978, applicabili in ragione della destinazione non abitativa dell'immobile locato, senza necessità dell'autorizzazione del giudice delegato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)