Sez. 3, Sentenza n. 15268 del 04/07/2006 (Rv. 591452 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto - Portata - Di titolo esecutivo - Nei confronti dell'esecutato e dei soggetti trovantisi nel possesso o nella detenzione dell'immobile - Configurabilità - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)