Sez. 3, Sentenza n. 18179 del 28/08/2007 (Rv. 600514 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Natura - Titolo esecutivo - Efficacia soggettiva - Nei confronti del debitore esecutato e del possessore e detentore dell'immobile - Condizioni - Conseguenze in ordine alla configurabilità di uno spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito "iussu iudicis". Ne consegue che perché lo svolgimento dell'attività esecutiva dia luogo ad uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)