Sez. L, Sentenza n. 14667 del 30/07/2004 (Rv. 575164 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA | Elemento non essenziale del negozio - Conseguenze - Derogabilità per volontà delle parti - Mancanza di deroga esplicita o implicita - Obbligo per il preponente di non concludere direttamente affari oggetto di attività di impresa e di non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita - Limiti - Obbligo per l'agente di non accettare altri incarichi per conto di imprese concorrenti nell'ambito della zona di esclusiva - Natura contrattuale di detti obblighi e della responsabilità per la relativa violazione - - Accertamento della inadempienza - Giudizio di fatto - Spettanza al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA
Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto stesso ed è, quindi, derogabile per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente o tacitamente, "per facta concludentia" derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell'attività di impresa e a non avvalersi dell'opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell'ambito della zona pattiziamente stabilita e costituente un territorio geograficamente determinato e delimitato, salvo che tale deroga non avvenga sporadicamente e in modo tale da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell'agente. Per converso, l'agente non può accettare nell'ambito della zona di esclusiva incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente. L'accertamento della violazione di tali obblighi costituisce un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, e in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)